Sez. 2, Sentenza n. 8481 del 22/06/2000 (Rv. 537905 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE | Nozione - Tassa giudiziale di registrazione - Atti enunciati in sentenza - Spese di registrazione - Regime.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE
Tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. va compresa l'imposta di registrazione della sentenza, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e trova quindi causa immediata nella controversia, mentre resta escluso il tributo riguardante atti da registrare in termine fisso che risulti dovuto in sede di registrazione della sentenza con riguardo agli atti in essa enunciati, in relazione ai quali l'obbligo del pagamento dell'imposta sorge direttamente dalla legge di registro e dalla stipulazione del negozio e non dall'uso che degli atti stessi si faccia in giudizio. Pertanto, il soggetto che abbia provveduto all'adempimento dell'obbligazione tributaria è tenuto a far valere il suo diritto al rimborso proponendo una specifica domanda giudiziale, così da provocare il contraddittorio sull'obbligo e sui limiti di tale rimborso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1475, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 5, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)