Sez. 3, Sentenza n. 2985 del 27/03/1987 (Rv. 452077 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE - VELOCITÀ ECCESSIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE - VELOCITÀ ECCESSIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini della valutazione della condotta del guidatore di un autoveicolo, il dato concernente la velocità va rapportato non già a valori numerici, in astratto, bensì alla situazione contingente, di tempo e di luogo, sicché correttamente il giudice del merito, in assenza di altre risultanze probatorie, desume l'omessa osservanza dell'Obbligo di tenere una velocità particolarmente moderata in condizioni di insufficiente visibilità per nebbia, foschia o altra causa, dalle conseguenze del sinistro, quali la natura ed entità delle avarie riportate dai veicoli, nonché delle lesioni patite dalle persone coinvolte nel sinistro medesimo. (V 1439/72, mass n 358052).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)