Sez. L, Sentenza n. 10265 del 26/07/2001 (Rv. 548541 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio letterale - Priorità - Conseguenze - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 58, ultimo comma, del C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti di vigilanza del 1983.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione delle norme della contrattazione collettiva il giudice di merito deve rispettare i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e non può pertanto trascurare, senza adeguata motivazione, il carattere assolutamente prioritario dell'interpretazione letterale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - sottolineando l'impossibilità di procedere direttamente alla decisione della causa nel merito implicando la lettura della contrattazione collettiva un giudizio di fatto - che aveva ritenuto computabili nella base di calcolo del TFR di un dipendente di un istituto di vigilanza i compensi per lavoro straordinario relativi agli anni 1983 - 1987, senza giustificare le ragioni che lo avevano indotto a disattendere il chiaro e univoco tenore letterale dell'art. 58, ultimo comma, del CCNL del 1983).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)