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Sez. L, Sentenza n. 16167 del 17/07/2006 (Rv. 591834 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Valutazione di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 78 del C.C.N.L. dei dipendenti dagli istituti di vigilanza privata.
Stato
decisa il 2006-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591834-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è valutazione riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione ed inesatta applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'impugnativa del licenziamento per avvenuto superamento del periodo di comporto da parte di un dipendente da un istituto di vigilanza privata, ritenendo esente da vizi la valutazione del giudice di merito secondo il quale, sulla base degli artt. 78 e 80 del CCNL di categoria, il periodo di conservazione del posto di lavoro non poteva superare i 240 giorni di malattia, potendo applicarsi il più lungo termine di 300 giorni solo se la imputabilità della malattia al medesimo episodio morboso fosse stata certificata prima che il lavoratore avesse raggiunto i 240 giorni di assenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)