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Sez. 1, Sentenza n. 2688 del 03/05/1984 (Rv. 434725 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO RELIGIOSO PER ESCLUSIONE UNILATERALE DEL "BONUM PROLIS" - EVENTUALE CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ACCERTAMENTO DELLA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI GIUDIZIO DI ESECUTIVITÀ - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1984-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434725-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO RELIGIOSO PER ESCLUSIONE UNILATERALE DEL "BONUM PROLIS" - EVENTUALE CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ACCERTAMENTO DELLA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI GIUDIZIO DI ESECUTIVITÀ - CONTENUTO.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2 febbraio 1982, la Corte d'appello, del giudizio di esecutività della sentenza ecclesiastica che abbia pronunziato la nullità del matrimonio religioso trascritto per esclusione unilaterale del bonum prolis, al fine di accertare se tale sentenza contenga o meno statuizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, deve stabilire - sulla base della sentenza ecclesiastica, di Atti idonei ad interpretare la stessa o di copia di Atti del procedimento canonico che le parti sono libere di produrre anche nel giudizio di esecutività - se l'intenzione di uno dei coniugi, diretta ad escludere unilateralmente il bonum prolis ex part viri all'atto della celebrazione del matrimonio religioso sia rimasta confinata nell'ambito della sfera psichica del marito ovvero sia stata in qualche modo esternata e conosciuta dall'altro coniuge e se comunque vi siano stati elementi rivelatori di detta intenzione non percepiti dalla controparte per sua esclusiva negligenza da valutare in concreto (quam in suis), in quanto solo nel primo caso la pronunzia ecclesiastica non può essere dichiarata esecutiva in Italia perché in contrasto con il principio della buona fede e dell'affidamento incolpevole, che deve essere considerato come una delle regole fondamentali posta dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si sostanzia l'ordine pubblico italiano relativamente alle vicende del matrimonio religioso. (V 6862/83, mass n 431525; (V 5026/82, mass nn 422951 e 422952).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)