Sez. 1, Sentenza n. 6862 del 17/11/1983 (Rv. 431525 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DI UN MATRIMONIO CONCORDATARIO - PER ESCLUSIONE DEL "BONUM PROLIS EX PARTE MULIERIS" PERALTRO NON ESTERNATA ALL'ALTRO CONIUGE - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE DELLA SENTENZA STESSA - INAMMISSIBILITÀ.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DI UN MATRIMONIO CONCORDATARIO - PER ESCLUSIONE DEL "BONUM PROLIS EX PARTE MULIERIS" PERALTRO NON ESTERNATA ALL'ALTRO CONIUGE - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE DELLA SENTENZA STESSA - INAMMISSIBILITÀ.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2 febbraio 1982, la Corte d'appello chiamata a dare esecuzione in Italia ad una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847, deve fra l'altro accertare se la sentenza ecclesiastica non contenga Disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, da intendersi non limitato ai supremi principi costituzionali, ma come il complesso delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi dello stato a fondamento degli istituti giuridici e dell'istituto matrimoniale in particolare, sia pure nel margine di maggiore disponibilità che l'ordinamento statuale si è imposto rispetto a quello canonico. Deve, pertanto, ritenersi contraria all'ordine pubblico italiano, e non può quindi essere dichiarata esecutiva, la sentenza ecclesiastica che dichiari la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del bonum prolis ex parte mulieris, fondata sulla volontà unilaterale della coniuge non esternata all'altro coniuge, in quanto tale difformità dello interno volere rispetto alla manifestazione negoziale esteriore diretta alla celebrazione del matrimonio integra una riserva mentale, in contrasto con la regola fondamentale dell'ordinamento italiano costituita dalla necessità di tutela della buona fede e dello affidamento incolpevole in materia negoziale. (V 5026/82, mass n 422952; (V 770/83, mass n 425510; (V 1225/83, mass n 426015).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)