diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014 (Rv. 632112 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Declaratoria di incompetenza - Riassunzione della causa - Proposizione di domanda nuova in aggiunta alla originaria - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632112-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purchè sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)