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Sez. 2, Sentenza n. 223 del 05/01/2011 (Rv. 616248 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Incompetenza - Atto di riassunzione con domanda nuova - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616248-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

L'atto di riassunzione del giudizio che segue, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., ad una pronuncia d'incompetenza del giudice precedentemente adito, può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, posto che la particolare funzione dell'atto riassuntivo (che è quella di conservare gli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé anche quella introduttiva di un nuovo giudizio, nel quale, secondo le regole proprie di svolgimento, dovrà essere assicurato il contraddittorio. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a causa soggetta alle disposizioni processuali previgenti all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)