Sez. U, Ordinanza n. 6640 del 02/05/2012 (Rv. 622252 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Contratto con oggetto una pluralità di forniture di beni di consumo da produrre - Prestazione di servizi - Esclusione - Vendita internazionale - Configurabilità - Criterio di collegamento - Luogo della consegna - Individuazione - Giudice del luogo della consegna materiale dei beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di giurisdizione sullo straniero, qualora il contratto abbia ad oggetto una pluralità di forniture di beni di consumo da produrre (nella specie, stampa di cataloghi), si deve escludere che tale contratto sia inquadrabile nell'ambito della prestazione di servizi, con la conseguenza che si deve adottare, ai fini dell'individuazione del giudice cui è devoluta la giurisdizione, il criterio del "luogo di consegna", ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, che va individuato in quello della consegna materiale dei beni, mediante la quale l'acquirente consegue il potere di disporre effettivamente di essi nel luogo di destinazione finale dell'operazione di vendita, quale attestata dalle bolle di consegna.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE //2001 num. 44 art. 2, Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)