Sez. U, Ordinanza n. 6598 del 19/03/2009 (Rv. 607487 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale di beni mobili - Domanda di pagamento del corrispettivo - Individuazione del giudice competente - Art. 5 n. 1 del Regolamento CE n. 44/01 - Obbligazione dedotta in giudizio - Nozione - Conseguenza - Competenza del giudice del luogo di consegna - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di compravendita internazionale di beni, l'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, va interpretato nel senso che, nei contratti di compravendita, per obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella fatta valere dall'attore, ma l'obbligazione caratterizzante il contratto e, dunque, nei contratti di compravendita di beni, quella della consegna del bene; pertanto, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo, il luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, è quello della consegna del bene, che, se non stabilito nel contratto, andrà individuato con riferimento ai principi già affermati dalla Corte di Giustizia CE, determinando il luogo secondo le norme di conflitto del giudice adito (Nella specie la S.C, in presenza di un documento, con valore probatorio del contratto concluso verbalmente, che indicava il luogo di consegna in Spagna, ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice svedese, quale foro di competenza generale del convenuto ai sensi degli artt. 2 e 53 del Regolamento CE, o del giudice spagnolo, quale foro di competenza speciale ex art. 5, n. 1 del medesimo Regolamento).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)