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Sez. 3, Ordinanza n. 2828 del 30/01/2024 (Rv. 669864-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Definizione agevolata ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - Spese processuali - Compensazione - Necessità. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - In genere.
Stato
decisa il 2024-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669864-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere - in conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita "ope legis" e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo.

Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)