Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2016 (Rv. 638618 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Pronuncia sulle spese - Necessità - Art. 92, comma 2, c.p.c. - Applicabilità .
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facolta di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)