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Sez. L, Sentenza n. 3782 del 17/02/2009 (Rv. 607210 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Art. 19 della legge n. 218 del 1952 - Interpretazione - Limitazione del diritto di ritenuta sulla retribuzione al solo caso di esatto adempimento del versamento della contribuzione - Necessità - Conseguenze - Diritto di ritenuta in caso di ritardato pagamento della retribuzione insieme ai contributi ad essa riferibili - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607210-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

La norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore (art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218) è di stretta interpretazione e, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ultima ipotesi il caso (ricorrente nella specie) del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)