diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19790 del 28/09/2011 (Rv. 619459 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Accertamento e liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive - Calcolo del dovuto al lordo delle ritenute contributive e fiscali - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619459-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali). c

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)