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Sez. 3, Sentenza n. 5669 del 18/04/2001 (Rv. 545994 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DEL CONTRAENTE - IN GENERE | Aggiudicatario - Requisiti economici e tecnici - Insussistenza - Contratto - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545994-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DEL CONTRAENTE - IN GENERE

In materia di appalto di opere pubbliche, non dà luogo a nullità del contratto il fatto, accertato successivamente, che una delle imprese riunite in associazione temporanea avesse presentato una documentazione di contenuto non veridico a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dichiarati nella domanda di partecipazione; infatti, ai sensi della legge n. 584 del 1977, il contratto concluso con l'appaltatore che non presenti - per omesso deposito della relativa documentazione comprovante o per verifica negativa dell'appaltante - i requisiti richiesti dal bando di gara e dichiarati nella domanda di partecipazione, non è nullo, mentre è annullabile l'aggiudicazione ad opera del soggetto appaltante.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 584 art. 17, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 18, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 19, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)