Sez. U, Sentenza n. 11077 del 10/11/1993 (Rv. 484248 - 01)
Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Contratti della P.A. - In genere | Appalti pubblici - Atti lesivi della P.A. in violazione del diritto comunitario riguardante la fase di aggiudicazione e delle relative norme interne di recepimento - Azione risarcitoria - Condizione di proponibilità - Annullamento dell'atto da parte del giudice amministrativo - Devoluzione della predetta azione al giudice ordinario ex art. 13 legge n. 142 del 1992 - Sopravvenienza di tale norma nel corso dei giudizi - Influenza.
Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Contratti della P.A. - In genere
L'art. 13 della legge n. 142 del 1992 (cosiddetta "legge comunitaria" per il 1991), in attuazione della direttiva CEE del Consiglio n. 665/89 del 21 dicembre 1989, che ha, con la disposizione di natura sostanziale di cui al primo comma, attribuito il diritto al risarcimento dei danni ai soggetti lesi da atti compiuti dalla P.A. in violazione del diritto comunitario riguardante la fase di aggiudicazione di appalti pubblici e delle relative norme interne di recepimento, con la disposizione processuale di cui al secondo comma, ha condizionato la proponibilità dell'azione risarcitoria all'annullamento, da parte del giudice amministrativo, dell'atto lesivo e ha designato il giudice ordinario al quale detta azione va proposta. Quest'ultima disposizione, quale "jus superveniens" in materia di competenza giurisdizionale e di modalità di svolgimento del processo, è immediatamente applicabile ai giudizi in corso all'atto della sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 584 art. 24, Regolam. Consiglio CEE 21/12/1989 num. 665 art. 1, Regolam. Consiglio CEE 21/12/1989 num. 665 art. 2, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 19/02/1992 num. 142 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)