Sez. 1, Sentenza n. 10353 del 19/10/1993 (Rv. 483991 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Procedura di fallimento - Successione a quella di amministrazione controllata - Pagamento - Revoca - Periodo sospetto - Computo - Termine iniziale.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
Nell'ipotesi di successione della procedura di fallimento a quella di amministrazione controllata, il computo a ritroso del periodo sospetto previsto nell'art. 67, secondo comma, legge fall., ai fini della revoca di un pagamento, va fatto iniziare dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)