Sez. 1, Sentenza n. 7157 del 01/08/1994 (Rv. 487606 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Società di persone - Ammissione all'amministrazione controllata - Successiva dichiarazione di fallimento della medesima e dei soci illimitatamente responsabili - Azione revocatoria dell'atto personale del socio - Esercizio - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Nel caso in cui dopo l'ammissione di una società di persone all'amministrazione controllata segua la dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 147 legge Fall., anche per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale del socio illimitatamente responsabile il termine di cui all'art. 67 legge. fall., decorre dal decreto di ammissione della società alla procedura di amministrazione controllata e non dalla data della sentenza di fallimento del socio, atteso che il carattere meramente conseguenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della società comporta che ai fini della dichiarazione di fallimento abbia rilevanza unicamente lo stato d'insolvenza della società, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato d'insolvenza personale del socio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)