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Sez. L, Sentenza n. 2851 del 22/04/1986 (Rv. 445891 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - REVISIONE DELLA RENDITA - TERMINI - REVISIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA - DISTANZA NON INFERIORE AD UN ANNO DALLA PRECEDENTE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445891-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - REVISIONE DELLA RENDITA - TERMINI - REVISIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA - DISTANZA NON INFERIORE AD UN ANNO DALLA PRECEDENTE - OBBLIGATORIETÀ.*

In tema di termini per la revisione della rendita di inabilità da malattia professionale, ove quest'ultima consista in particolare nella silicosi o nell'asbestosi, trova applicazione - non già la norma generale dettata dall'art. 83 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - ma la norma speciale posta dall'art. 146 dello stesso d.P.R. e quindi le revisioni successive alla prima possono aver luogo purché a distanza non inferiore ad un anno dalla precedente. (V 5142/84, mass n 436926; (V 7446/83, mass n 432059).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 146

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)