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Sez. L, Sentenza n. 5142 del 13/10/1984 (Rv. 436926 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - AGGRAVAMENTO DELLA MALATTIA - DISCIPLINA EX ART. 149 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - APPLICAZIONE ANALOGICA ALLE CONTROVERSIE RELATIVE A INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - SILICOSI - AGGRAVAMENTO - PROCEDURA PREVISTA DALLO ART. 146 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - OBBLIGO DI APPLICAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436926-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - AGGRAVAMENTO DELLA MALATTIA - DISCIPLINA EX ART. 149 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - APPLICAZIONE ANALOGICA ALLE CONTROVERSIE RELATIVE A INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - SILICOSI - AGGRAVAMENTO - PROCEDURA PREVISTA DALLO ART. 146 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - OBBLIGO DI APPLICAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

L'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ. - secondo cui, nelle controversie in materia d'Invalidità pensionabile, devono essere valutati anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante, verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario - è applicabile analogicamente, essendo ispirato ad un principio generale di economia processuale, anche in materia di controversie relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, nei limiti di compatibilità con le norme dettate in tema di revisione delle relative rendite. Pertanto, in tema di silicosi, la necessità di seguire il procedimento previsto dall'art. 146 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, mentre sussiste nel caso di un aggravamento dell'infortunio dedotto ai fini della revisione di una rendita già costituita, va, invece, esclusa, nell'ipotesi in cui, negato in radice dall'istituto assicuratore il diritto alla Costituzione della rendita e proposta dall'assicurato l'Azione giudiziaria - dopo l'esaurimento della fase amministrativa - per il riconoscimento della rendita, sia fatto valere l'aggravamento dell'infermità inizialmente denunciata verificatosi nel corso del giudizio, restando esclusa, in detta seconda ipotesi, la necessità di un preventivo procedimento amministrativo che si aggiunga a quello già esaurito.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 84, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 146, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)