Sez. 4, Sentenza n. 43386 del 07/10/2010 Ud. (dep. 07/12/2010) Rv. 248953 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Fonte - Artt. 2047 e 2048 cod. civ. - Differenza.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
L'art. 2047 cod. civ. costituisce fonte legale di una posizione di garanzia (dalla quale deriva un obbligo di sorveglianza) in capo al genitore di figlio minore infraquattordicenne, fondata sull'incapacità di intendere e di volere di quest'ultimo, e che prescinde dall'illiceità o meno della condotta tenuta dal soggetto garantito. (La Corte ha precisato che, diversamente, l'art. 2048 cod. civ. presuppone la capacità di intendere e di volere e, quindi, la concorrente responsabilità del soggetto sorvegliato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2047, Cod. Civ. art. 2048, Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)