Sez. 3, Sentenza n. 53102 del 22/09/2016 Ud. (dep. 15/12/2016) Rv. 268554 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Emissioni sonore - Autore - Soggetto minorenne imputabile - Impianto stereo attivato all'interno della propria abitazione - Posizione di garanzia del genitore - Sussistenza - Configurabilità del reato - Condizioni.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
Nell'ipotesi di emissioni sonore prodotte da un impianto stereo, attivato da un soggetto minorenne imputabile ad un volume tale da arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni dei vicini, si configura, ai sensi dell'art. 40 cod. pen., la concorrente responsabilità per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. anche del genitore, titolare di una posizione di garanzia nei confronti del figlio minore ex art. 2048 cod. civ., salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)