Sez. 5 - , Sentenza n. 5517 del 21/02/2022 (Rv. 663974 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Atto cd. impoesattivo - Indicazione separata del responsabile del procedimento in relazione all’atto impositivo ed a quello esattivo - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
Ai fini della regolarità dell'avviso di accertamento notificato dall'amministrazione finanziaria, che, in conformità alle previsioni normative vigenti per il caso di specie, consista in un atto cd. impoesattivo, documento che ha comunque natura di atto impositivo, assolvendo alla funzione di contestare al contribuente l'obbligo di pagamento di oneri tributari e di costituire il primo atto della procedura esecutiva, l'indicazione del responsabile del procedimento di accertamento vale ad indicare il soggetto responsabile della procedura nel suo complesso, non essendo necessaria l'indicazione che egli sia il responsabile sia della procedura di accertamento che di quella esecutiva.
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29 com. 1 lett. G, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)