Sez. 5 - , Sentenza n. 1321 del 18/01/2022 (Rv. 663747 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Atto impoesattivo - Indicazione del responsabile del procedimento di accertamento - Indicazione anche di quelli di formazione dell’atto, del titolo esecutivo e del precetto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di riscossione coattiva, alla luce della particolare struttura dell'atto "impoesattivo" di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, per cui l'avviso di accertamento, prima solo impositivo, diventa titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente, senza necessità dell'emissione di una successiva cartella di pagamento, e considerando che l'attribuzione della natura esecutiva agli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria assolve alla precipua funzione di potenziare le attività di riscossione, è senz'altro sufficiente - per il principio dell'unitarietà del procedimento - l'indicazione del solo responsabile del procedimento dell'avviso di accertamento, e non anche di quello delle successive fasi.
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)