diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 42037 del 21/10/2008 Cc. (dep. 11/11/2008) Rv. 241916 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. - Regressione del procedimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241916-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Nel caso in cui gli atti siano trasmessi al P.M. per l'ulteriore corso, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado, non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omissione dell'avviso di conclusione delle indagini).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)