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Sez. 5, Sentenza n. 7292 del 15/12/2014 Ud. (dep. 18/02/2015) Rv. 262317 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. - Regressione del procedimento a seguito di ordinanza ex art. 521, comma secondo, cod. proc. pen. - Rinnovazione della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262317-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Nel caso di regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari a seguito di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. se, rispetto alla fase procedimentale anteriore alla regressione in cui l'imputato ha avuto piena conoscenza delle accuse a suo carico, non sia intervenuto un "quid novi" in relazione al quale egli avrebbe diritto di calibrare diversamente l'esercizio del suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)