Sez. L, Sentenza n. 12822 del 06/06/2014 (Rv. 631185 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE | Difetto di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio - Strumenti processuali di reazione - Tempestiva istanza di ricusazione - Esclusività.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE
La mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio può essere fatta valere esclusivamente mediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)