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Sez. L, Sentenza n. 12004 del 25/05/2009 (Rv. 608484 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE | Istanza di ricusazione - Termine ex art. 192 cod.proc.civ. - Carattere perentorio - Inosservanza - Conseguenze - Acquisizione rituale della consulenza al processo - Sussistenza - Inosservanza dell' obbligo di astensione da parte del consulente - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608484-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE

La mancata proposizione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio nel termine di cui all'art. 192 cod.proc.civ., preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, non rilevando che il consulente tecnico d'ufficio non abbia osservato l'eventuale obbligo di astensione. (Nella specie, in controversia per il rimborso delle spese sostenute per cure all'estero, era stata prospettata, tardivamente, una situazione di incompatibilità del consulente a causa dei rapporti di lavoro professionale con l'azienda sanitaria convenuta in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 192

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)