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Sez. 5, Ordinanza n. 6721 del 04/05/2012 (Rv. 622367 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Natura e funzione - Assimilabilità agli atti di imposizione - Conseguenze - Mancata o invalida notificazione dell'avviso di accertamento - Impugnazione della cartella di pagamento per i vizi degli atti presupposti - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622367-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento, in quanto atto consequenziale all'avviso di accertamento, assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere necessario, consiste nell'accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto; la seconda, eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove la cartella non sia stata precedurta dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento. Ne consegue che il contribuente, il quale lamenti che la notificazione della cartella non sia stata preceduta dalla regolare notifica dell'atto di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia la cartella sia gli atti da questa presupposti e non notificati, e, in difetto, decade dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)