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Sez. 5, Sentenza n. 24675 del 28/11/2007 (Rv. 601579 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AVVISO DI MORA | Invalidità derivata - Impugnazione - Mancata notificazione della cartella esattoriale - Deduzione nel ricorso introduttivo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601579-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AVVISO DI MORA

L'impugnazione dell'avviso di mora non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale, qualora sia fondata su fatti impeditivi della pretesa tributaria, postula che il difetto dell'atto presupposto, quale elemento costitutivo della domanda di annullamento dell'atto susseguente per invalidità derivata, e "causa petendi" dell'eventuale difesa nel merito della pretesa tributaria, sia dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo del processo tributario, a pena di inammissibilità, risultando altrimenti elusa la perentorietà dei termini di impugnazione, la cui scadenza preclude l'introduzione di nuove "causae petendi" fondate su fatti già conosciuti al momento dell'impugnazione, come l'avvenuta o la mancata notifica dell'atto presupposto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)