Sez. 3, Sentenza n. 5173 del 13/02/1984 Ud. (dep. 02/06/1984) Rv. 164599 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - ILLECITA COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ VALUTARIA ALL'ESTERO - PLURALITÀ DI OPERAZIONI - VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - ILLECITA COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ VALUTARIA ALL'ESTERO - PLURALITÀ DI OPERAZIONI - VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel reato di illecita Costituzione di disponibilità valutaria all'estero, il giudice per il computo della pena (in particolare quella pecuniaria che è proporzionale) deve tenere conto della consistenza del fondo valutario illecitamente costituito all'estero, prescindendo dal numero o dall'entità delle singole operazioni effettuate per realizzarlo, le quali assumono una Rilevanza puramente strumentale, che le pone al di fuori dello schema del reato continuato. (Conf mass n 158215, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)