Sez. 3, Sentenza n. 2342 del 06/08/1974 (Rv. 370739 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - PRESUPPOSTI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - PRESUPPOSTI.*
La Competenza per materia della Sezione specializzata agraria sussiste per il solo fatto che, davanti al giudice, venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario, inquadrabile fra le fattispecie legali astrattamente soggette a proroga e sorga questione tra le parti sulla inquadrabilita, in concreto, del contratto stesso fra tali fattispecie, sia che il diritto alla proroga legale venga eccepito dal convenuto, sia che la questione venga prospettata dallo stesso attore sotto il profilo del diniego della proroga, come presupposto per l'accoglimento delle sue richieste, sempre che non risulti prima facie, e senza necessita, quindi, di ulteriori indagini, che il contratto dedotto in giudizio non ricada in alcuna delle fattispecie legali. (Conf 994'73, mass n 363390).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)