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Sez. 2, Sentenza n. 994 del 07/04/1973 (Rv. 363390 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1973-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363390-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - PRESUPPOSTI.*

La Competenza per materia delle Sezioni specializzate agrarie sussiste per il solo fatto che, davanti al giudice, venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario, inquadrabile tra le fattispecie legali astrattamente soggette a proroga, e sorga questione tra le parti sulla inquadrabilita, in concreto, del contratto stesso tra tali fattispecie, sia che il diritto alla proroga legale venga eccepito dal convenuto, sia che la questione venga prospettata dallo stesso attore sotto il profilo del diniego della proroga, come presupposto per l'accoglimento delle sue richieste, sempre che non risulti 'prima faciè e senza necessita, quindi, di ulteriori indagini, che il contratto dedotto in giudizio non rientra in alcuna delle fattispecie legali. (V 365/72, mass n 356251; 1815/71, mass n 352333; (V 1498/71, mass n 351836; 1419/71, mass n 351688; (V 168/71, mass n 349554).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)