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Sez. L, Sentenza n. 5923 del 05/11/1980 (Rv. 409718 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SOCCOMBENZA DEL LAVORATORE - ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE SPESE - LIMITI - SOCCOMBENZA COLLEGATA DIRETTAMENTE ALLA RISOLUZIONE DI UNA QUESTIONE DI CARATTERE PROCESSUALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409718-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SOCCOMBENZA DEL LAVORATORE - ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE SPESE - LIMITI - SOCCOMBENZA COLLEGATA DIRETTAMENTE ALLA RISOLUZIONE DI UNA QUESTIONE DI CARATTERE PROCESSUALE - INCLUSIONE.*

A differenza dell'art 96 cod proc civ che afferma la responsabilita aggravata, nel ricorso delle condizioni ivi previste, dell'attore o del convenuto che siano soccombenti anche su sole questioni di carattere pregiudiziali di rito, ove tali questioni siano state sollevate con la consapevolezza della loro infondatezza o con grave negligenza, l'art 152 disp att cod proc civ obbliga il lavoratore soccombente nelle controversie previdenziali ed assistenziali al pagamento delle spese processuali solo ove abbia fatto valere con dolo o colpa grave un diritto inesistente. Non puo pertanto essere assoggettato al pagamento di tali spese il lavoratore ove la soccombenza sia in diretta ed esclusiva dipendenza dell'esito della risoluzione di una questione di carattere processuale. (nella specie, il lavoratore, dopo avere proposto un giudizio per ottenere una pensione di invalidita con una certa decorrenza, aveva proposto altro giudizio per ottenere la stessa pensione di invalidita con decorrenza successiva alla prima. Il giudice successivamente adito aveva dichiarato la continenza della seconda causa e condannato il lavoratore al pagamento delle spese per lite temeraria. La suprema Corte, in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la decisione nel punto relativo alla condanna alle spese).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)