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Sez. L, Sentenza n. 3890 del 06/06/1983 (Rv. 428814 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DELL'ASSICURATO SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - INFONDATEZZA E TEMERARIETÀ RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE PROCESSUALE - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428814-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DELL'ASSICURATO SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - INFONDATEZZA E TEMERARIETÀ RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE PROCESSUALE - RILEVANZA - FATTISPECIE.*

L'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., pur collegando la possibilità di condanna al pagamento delle spese processuali dell'assicurato soccombente in cause previdenziali all'infondatezza ed alla temerarietà della pretesa non esclude che i medesimi requisiti possono assumere rilievo ai fini della condanna anche quando attengono non a questioni di merito ma alla soluzione di questioni di carattere esclusivamente processuale, ove queste siano dimostratamente caratterizzate dall'ingannevole proposito di utilizzare il processo in modo distorto nei confronti sia del giudice che della controparte in buona fede. (nella specie, sancendo tale principio, il supremo collegio ha confermato la sentenza con la quale era stato condannato alle spese l'assicurato che, dopo aver proposto domanda giudiziale di pensione di Invalidità davanti ad un giudice, avendone ottenuto una sentenza di rigetto aveva, prima del passaggio in giudicato di questa, riproposta la medesima domanda davanti ad altro giudice di diverso foro, determinando la declaratoria di litispendenza da parte di questo ultimo, al quale, peraltro, l'esistenza dell'ulteriore domanda non era stata prospettata dallo stesso ricorrente, ma soltanto, in via di eccezione, dall'istituto assicuratore convenuto). (contra 5923/80, mass n 409718).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)