Sez. 1, Sentenza n. 2215 del 21/06/1969 (Rv. 341570 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - GARANZIE E FIDEIUSSIONI - FIDEIUSSIONI CONCESSE DA AZIENDE OD ENTI DI CREDITO A FAVORE DI TERZI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART.54 DELLA TARIFFA ALL.A DELLA LEGGE DI REGISTRO MODIFICATO DALL'ART.3 DELLA LEGGE N.306 DEL 1954 - PRESUPPOSTI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - GARANZIE E FIDEIUSSIONI - FIDEIUSSIONI CONCESSE DA AZIENDE OD ENTI DI CREDITO A FAVORE DI TERZI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART.54 DELLA TARIFFA ALL.A DELLA LEGGE DI REGISTRO MODIFICATO DALL'ART.3 DELLA LEGGE N.306 DEL 1954 - PRESUPPOSTI.*
Nell'art.54 della tariffa all. A. Alla legge di registro (cosi come modificato dall'art.3 della legge 25 maggio 1954, n.306), che accorda una aliquota ridotta d'imposta alle fideiussioni concesse da aziende o enti di credito a favore di terzi verso pubbliche amministrazioni 'per periodi non superiori a due annì e 'per un termine superiore ad un anno, ma non a duè, tali specificazioni temporali rappresentano soltanto un elemento diretto all'individuazione dei debiti rispetto a cui la garanzia deve essere prestata per fruire del suddetto del suddetto beneficio. Pertanto, la riduzione d'imposta riguarda le fideiussioni prestate per obbligazioni che potranno contrarsi in un termine non superiore a due anni, a prescindere dal periodo di durata della garanzia durata dipendente dalla scadenza delle obbligazioni garantite e dall'applicazione della norma di cui all'art.1957 cod.civ.. (V. 3170-68, massima n.336088 1689-68, massima n.333514 2861-67, massima n.330477 817-67, massima n.326919).*
Riferimenti normativi: Legge 25/05/1954 num. 306 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)