Sez. 1, Sentenza n. 3428 del 18/12/1973 (Rv. 367407 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - FIDEIUSSIONE E GARANZIE - ESPRESSIONE 'FIDEIUSSIONI PER UN TERMINE NON SUPERIORE AD UN ANNÒ - PORTATA - GARANZIA PER MERCI INTRODOTTE IN DEPOSITO DOGANALE - TERMINE DELLA GARANZIA - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - FIDEIUSSIONE E GARANZIE - ESPRESSIONE 'FIDEIUSSIONI PER UN TERMINE NON SUPERIORE AD UN ANNÒ - PORTATA - GARANZIA PER MERCI INTRODOTTE IN DEPOSITO DOGANALE - TERMINE DELLA GARANZIA - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
L'espressione 'fideiussioni prestate per un termine non superiore ad un annò, contenuta nell'art 54 della tariffa all a della legge di registro si riferisce al termine entro il quale debbono sorgere le obbligazioni garantite e non a quello di durata della garanzia, che dipende dalla scadenza dell'obbligazione principale e dall'applicazione dell' art 1957 cod civ. pertanto, in ipotesi di garanzia prestata per merci introdotte in deposito doganale, ossia in ipotesi in cui il rapporto doganale si trovi ad essere sospeso, il termine della garanzia non puo che riferirsi all'uscita delle merci dal deposito, momento al quale e differito l'accertamento dell'imposta. (nell'enunciare il principio di cui in massima, la SC ha affermato l' incensurabilita del giudizio della Corte di merito, che aveva ritenuto prestata la fideiussione a tempo indeterminato, sia perche nell'atto la validita della garanzia era estesa sino all'adempimento degli obblighi doganali relativi alle merci introdotte in magazzino e quindi non necessariamente entro il termine previsto dalla legge per la concessione del beneficio dell'aliquota ridotta, sia perche una clausola dell'atto dava facolta di rinnovazione tacita, non interpretabile nel senso di una semplice promessa di futura proroga della garanzia). (Conf sulla prima e seconda parte 3668/69, mass n 342907; (V 2330/69, mass n 341749; 2215/69, mass n 341570; (V 1727/69, mass n 340743; 3170/68, mass n 336088; (V 1689/68, mass n 333514; 2861/67, mass n 330457; (V 817/67, mass n 326919; sull'ultima parte V 1727/69, mass n 340745; (V 3170/68, mass n 336089; 2861/67, mass n 330459).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 54, Legge 25/05/1954 num. 306 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)