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Sez. 2, Sentenza n. 48243 del 11/11/2003 Cc. (dep. 17/12/2003) Rv. 227085 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI FIDUCIA | Mancata impugnazione - Violazione dell'incarico - Causa di restituzione nel termine - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227085-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI FIDUCIA

Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini né, in caso di sentenza contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione, atteso che incombe sull'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito. (In attuazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso teso ad attribuire alla condizione di imputato agli arresti domiciliari l'impossibilità, per il ricorrente, di controllare l'operato del difensore e di evitare così la decorrenza dei termini per l'impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)