Sez. 2, Sentenza n. 13803 del 10/03/2021 Cc. (dep. 13/04/2021) Rv. 281033 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE | Appello - Decadenza dell’imputato dal termine per errore di diritto ascrivibile al difensore - Caso fortuito o forza maggiore - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE
La decadenza dell'imputato dal termine per proporre appello non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto ascrivibile al difensore, atteso che all'imputato personalmente spetta la facoltà di impugnare, in via autonoma e concorrente rispetto al difensore. (Fattispecie nella quale il difensore aveva computato il periodo di sospensione feriale nel calcolo dei termini per impugnare la sentenza, avendo il tribunale fissato in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni). (Conf. anche n. 2591 del 1994).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)