Sez. 3, Sentenza n. 2548 del 06/02/2007 (Rv. 594845 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE | Giudizio dinanzi al giudice di pace - Nota spese - Deposito - Mancanza della relativa annotazione del cancelliere - Irritualità - Mancato rinvenimento nel fascicolo - Conseguenze - Deposito irrituale - Necessità di tener conto della nota spese nella liquidazione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE
In base all'art. 311 cod. proc. civ. il procedimento davanti al giudice di pace è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; ne consegue che, ai sensi degli artt. 74 e 75 disp. att. cod. proc. civ., qualora nel fascicolo di parte non sia stata rinvenuta la nota spese e manchi l'annotazione del cancelliere, il deposito deve considerarsi privo di dimostrazione e come non effettuato, e il giudice di pace, nel liquidare le spese processuali, non è tenuto a tener conto di altre indicazioni che non siano quelle desumibili dagli atti di causa regolarmente depositati. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale si lamentava che la liquidazione delle spese fosse stata effettuata dal g.d.p. senza tener conto della nota spese versata in atti, priva di timbro di deposito e sottoscrizione del cancelliere non essendo tali formalità necessarie nel giudizio dinanzi al giudice di pace).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)