Sez. L, Sentenza n. 19269 del 03/10/2005 (Rv. 584627 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione da parte del giudice in un'unica somma - Mancato deposito della nota spese - Onere di indicazione specifica delle singole voci delle spese, dei diritti e degli onorari - Insussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di spese processuali, il giudice, che nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in grado di controllare l'osservanza dei limiti indicati dalle tariffe, legittimamente liquida le spese, i diritti e gli onorari in un'unica somma se ha cura di specificare la voce degli onorari che concorre a formare tale somma, dato che tale specificazione consente anche di determinare gli importi della somma liquidata per i diritti e le spese, in quanto così viene permesso alla parte un controllo sulla legittimità o meno della disposta liquidazione, non potendosi ammettere che il giudice del merito sia onerato, in mancanza del deposito della nota delle spese ex art. 75 disp. att. cod. proc. civ., a indicare specificamente le singole voci delle spese, dei diritti e degli onorari e quindi, sostanzialmente, a sostituirsi all'attività procuratoria della parte e, di fatto, a compilare "ex officio" la nota delle spese.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)