Sez. 5, Sentenza n. 27095 del 18/12/2006 (Rv. 595110 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Società - Costi - Spese di viaggio - Deducibilità - Prova dell'esistenza e dell' inerenza - Mezzi.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità dei costi per spese di viaggio non può essere esclusa solo in ragione della mancanza della previa lettera di conferimento d'incarico al dipendente o solo perché sostenute per personale non iscritto nel libro matricola ed estraneo alla compagine societaria, ben potendo l'esistenza e l'inerenza di tali costi essere altrimenti desunta da idonea documentazione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)