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Sez. 5, Sentenza n. 18000 del 09/08/2006 (Rv. 591976 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Costi - Registrazione nelle scritture contabili - Effetti - Preclusione dell'accertamento sintetico - Sussistenza - Prova dell'inerenza all'attività d'impresa - Onere a carico del contribuente - Art. 75, comma sesto, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Indeducibilità dei costi non registrati - Abrogazione da parte dell'art. 5 del d.P.R. n. 695 del 1996 - Effetti - Ampliamento delle facoltà di prova - Applicabilità nei giudizi pendenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591976-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'esistenza di una regolare contabilità impedisce soltanto il ricorso all'accertamento sintetico, ma non impone all'Amministrazione finanziaria di riconoscere l'esistenza di costi registrati nelle scritture contabili o la loro inerenza, non incombendo all'Ufficio, ma al contribuente che ne invoca la deducibilità, l'onere di provare l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti dell'inerenza e dell'imputazione di ricavi ad attività produttive. A tal riguardo, l'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, del limite probatorio derivante dall'art. 75, comma sesto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che precludeva la possibilità di provare l'esistenza di costi, altrimenti deducibili, che non fossero stati regolarmente registrati, ha determinato un ampliamento delle facoltà di prova del contribuente, che, in virtù del principio "tempus regit actum", trova applicazione anche nei procedimenti pendenti, quale che sia la normativa che regola i profili sostanziali del contenzioso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 09/12/1996 num. 695 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)