Sez. 1, Sentenza n. 2286 del 28/10/1965 (Rv. 314309 - 01)
FALLIMENTO - TRIBUTI - CREDITO DI IMPOSTA - MANCATA AMMISSIONE PER DIFETTO DI ESIGIBILITA - INSINUAZIONE TARDIVA.*
FALLIMENTO - TRIBUTI - CREDITO DI IMPOSTA - MANCATA AMMISSIONE PER DIFETTO DI ESIGIBILITA - INSINUAZIONE TARDIVA.*
Il provvedimento con il quale il giudice delegato nega l'ammissione al passivo del fallimento di un credito di imposta, in difetto di attuale esigibilita, per non essere ancora avvenuta la pubblicazione dei ruoli, anche se divenuto definitivo per difetto di opposizione (che non vi era motivo di proporre, attesa la giustizia del provvedimento medesimo), non preclude all'esattore la possibilita di ottenere l'ammissione tardiva del credito stesso, una volta verificatosi l'evento condizionante della pubblicazione dei ruoli, non potendo acquistare il precedente provvedimento, a causa della sua stessa natura, efficacia di accertamento negativo circa l'esistenza del credito.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)