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Sez. 1, Sentenza n. 2423 del 12/03/1994 (Rv. 485693 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - In genere | Credito di imposta - Ammissione al passivo - Presupposto.
Stato
decisa il 1994-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485693-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - In genere

In tema di fallimento un credito in tanto può divenire concorrente con l'ammissione, in quanto sia concorsuale, derivi, cioè, da fatto e causa anteriore all'apertura del concorso (art. 52, primo comma, R.D. 16 marzo 1942 n. 267). A detto principio non si sottrae il credito di imposta, che diviene concorrente sol quando il presupposto tributario si sia verificato prima del fallimento, ancorché l'atto di accertamento, di natura dichiarativa, sia successivo alla dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)