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Sez. L, Sentenza n. 7459 del 12/12/1986 (Rv. 449505 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI DIFFERENZA RETRIBUTIVA, PREVIO ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI INSUSSISTENZA DI TALE RAPPORTO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER RITENUTA FONDATEZZA - DIVIETO - RIGETTO DELLA DOMANDA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449505-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI DIFFERENZA RETRIBUTIVA, PREVIO ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI INSUSSISTENZA DI TALE RAPPORTO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER RITENUTA FONDATEZZA - DIVIETO - RIGETTO DELLA DOMANDA - NECESSITÀ.*

Ai fini dell'accertamento della Competenza ratione materiae, il giudice deve determinare l'oggetto del contendere con riferimento alla domanda, e cioè alla sostanza della pretesa ed ai fatti addotti a fondamento di questa, senza esaminare il merito. Pertanto, la domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna del convenuto al pagamento di differenze retributive, presupponenti quel tipo di rapporto, appartiene alla Competenza del pretore, giudice del lavoro, il quale, ove, in accoglimento dell'eccezione del convenuto, riconosca insussistente il rapporto di lavoro subordinato affermato dall'attore, è tenuto non a dichiarare la propria incompetenza ma a rigettare la domanda. (V 3689/83, mass n 428585, sulla prima parte; (Conf 6658/83, mass n 431381, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)