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Sez. 1, Sentenza n. 1475 del 11/10/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100013 - 01

REATO - REATO PERMANENTE - SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI DURANTE LA PERMANENZA DEL REATO - NORME APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1965-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100013-01

REATO - REATO PERMANENTE - SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI DURANTE LA PERMANENZA DEL REATO - NORME APPLICABILI.*

Diversamente da quanto accade nel reato istantaneo, in cui il momento consumativo si esaurisce in un determinato istante, nel reato permanente la consumazione non e istantanea, ma si protrae per un tratto di tempo; si che la lesione di un bene giuridico che si produce in un dato momento continua a protrarsi anche dopo il momento iniziale. Orbene, proprio perche la protrazione dell'evento si verifica per volonta del colpevole e coincide con l'attivita da lui svolta, diretta a farlo perdurare, nell'ipotesi in cui succedano due leggi, l'una piu severa dell'altra, ove la permanenza continui sotto lo impero della nuova legge, e questa soltanto che deve trovare applicazione perche sotto di essa il reato e commesso con il realizzarsi di entrambi i due elementi, oggettivo e soggettivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)