Sez. 1, Sentenza n. 3492 del 13/06/1987 Ud. (dep. 16/03/1988) Rv. 177896 - 01
REATO - REATO PERMANENTE - CONDOTTA INIZIATASI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 646 DEL 1982 E PROTRATTASI SUCCESSIVAMENTE - APPLICAZIONE, PER IL PRIMO PERIODO, DELL'ART. 416 COD. PEN. E, PER IL SUCCESSIVO, DELL'ART. 416-BIS STESSO CODICE - LEGITTIMITÀ.*
REATO - REATO PERMANENTE - CONDOTTA INIZIATASI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 646 DEL 1982 E PROTRATTASI SUCCESSIVAMENTE - APPLICAZIONE, PER IL PRIMO PERIODO, DELL'ART. 416 COD. PEN. E, PER IL SUCCESSIVO, DELL'ART. 416-BIS STESSO CODICE - LEGITTIMITÀ.*
L'introduzione, nel codice penale, della norma che prevede il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso - strutturalmente diverso dall'associazione per delinquere - non determina, rispetto alla norma che prevede quest'ultimo reato, un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, del quale si può legittimamente parlare solo quando il reato previsto dalla legge precedente nella sua struttura tipica - condotta, evento, elemento soggettivo - rimane identico a se stesso, e la nuova norma si caratterizza solo per la diversità della sanzione applicabile. Ne consegue che, ove la condotta criminosa, iniziatasi antecedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione, sia sussumibile anche nello schema legale prefigurato da quest'ultima, correttamente essa viene inquadrata nella figura dell'associazione per delinquere fino all'entrata in vigore della nuova legge e, successivamente, in quella dell'associazione per delinquere di tipo mafioso. (V mass n 176619; (V mass n 100013; (Conf mass n 168482).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)