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Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 14/10/2015 (Rv. 636896 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione automatica - Istanza di rimborso d'imposta proposta dal contribuente - Eccezione di preclusione - Proponibilità per la prima volta in appello dall'Amministrazione finanziaria - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636896-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l'eccezione inerente l'adesione del contribuente al condono ex art. 7 della legge n. 289 del 2002, da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l'effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)