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Sez. U, Sentenza n. 1518 del 27/01/2016 (Rv. 638457 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Sanatoria fiscale sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado - Estinzione della lite ai sensi dell'art. 15 della l. n. 289 del 2002 - Deduzione solo in appello - Ammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638457-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di processo tributario, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di sanatoria fiscale, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 289 del 2002, intervenuta nelle more del giudizio di primo grado può essere fatta valere per la prima volta anche in grado di appello, dovendosi ritenere che la deduzione degli effetti del condono, per il rilievo pubblicistico dell'originario rapporto sostanziale e processuale col fisco, integri una eccezione in senso improprio, non soggetta alle preclusioni di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e rilevabile d'ufficio dal giudice, ove risulti dagli atti di causa anche a seguito di nuova produzione ex art. 58 del d.lgs. n. 546 cit.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)